Art. 3.
(Danno cagionato da agenti interni).

      1. La Corte dei conti decide con giurisdizione esclusiva sulle azioni per il risarcimento del danno patrimoniale direttamente cagionato agli enti di rispettiva appartenenza dagli agenti interni in conseguenza della violazione degli obblighi ai quali i medesimi sono tenuti nello svolgimento di attività regolate da norme di diritto pubblico configuranti l'esercizio di funzioni o di poteri pubblici, escluse le attività di gestione dei rapporti derivanti da accordi e da contratti e quelle implicanti scelte di autonomia negoziale o imprenditoriale. Appartengono inoltre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti le azioni nei confronti di coloro che hanno causato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
      2. Nel solo caso di attività svolte nell'ambito di procedimenti coinvolgenti l'interesse di più enti pubblici, la Corte dei conti giudica, ai sensi del comma 1, anche della responsabilità per danno cagionato ai medesimi enti pubblici, diversi da quello di appartenenza, partecipanti al procedimento.
      3. Le azioni per il risarcimento del danno cagionato dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo all'ente pubblico di appartenenza, non attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, comprese le azioni di rivalsa previste dall'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 17 della presente legge.
      4. Le azioni di cui al comma 3 del presente articolo, se intraprese nei confronti di soggetti con i quali intercorrono i rapporti di impiego previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartengono alla competenza del giudice del lavoro.